Ddl Lorenzin: Necessaria maggiore innovazione per le professioni sanitarie

"Necessario rendere gli ordini professionali più partecipati. Da qui la proposta di un limite di mandato per gli incarichi direttivi e di modalità di elezione on line, o comunque con più seggi e più giorni per votare. Non si può investire su un ruolo degli ordini professionali quando la partecipazione al voto supera di poco il 10% degli aventi diritto". Così la capogruppo Pd Lenzi in commissione Affari sociali ha illustrato gli emendamenti presentati.
Riteniamo necessaria una discussione aperta sul futuro delle professioni sanitarie che non può tradursi nella sola moltiplicazione dei profili professionali. Da qui, la nostra proposta di una norma che regoli i processi decisionali di accesso alle professioni sanitarie. È anche imprescindibile prevedere un confronto con le Regioni a cui, stante l'esito del referendum costituzionale, rimane piena competenza in materia di organizzazione dei servizi”.
“Il senso degli emendamenti presentati al ddl Lorenzin - prosegue Lenzi - è di favorire una maggiore portata innovativa al provvedimento in modo da rendere gli ordini professionali più partecipati. Da qui la proposta di un limite di mandato per gli incarichi direttivi e di modalità di elezione on line, o comunque con più seggi e più giorni per votare.
Non si può certo investire su un ruolo degli ordini professionali quando la partecipazione al voto supera di poco il dieci per cento degli aventi diritto.
Maggiori info sul Quotidiano della sanità

Società tra professionisti

società professionistiLa società tra professionisti (StP) consente di andare oltre la consueta formula dello studio associato, aggregando anche soci iscritti a organi professionali diversi o anche non iscritti affatto (purché il loro contributo sia riservato esclusivamente a prestazioni tecniche o investimenti). In vigore da aprile 2013, è regolamentata dalla Legge di Stabilità 2012 (L. 183/2011), dalla 27/2012 e dal DM 34/2013. Le istruzioni operative sono fornite dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, con Circolare n. 6 del 29 maggio 2013 (scarica il Regolamento per le StP), mentre ulteriori chiarimenti sono poi state fornite a marzo 2014 con la pubblicazione delle FAQ sugli effetti della Riforma delle Professioni.
I compensi delle StP vanno assoggettati alla ritenuta d’acconto del 20%, con l’applicazione in fattura del 4% derivante dal contributo integrativo a carico del cliente da versare alla Cassa di previdenza.
Le Stp possono anche essere multidisciplinari (art. 10, co. 8, L. 183/2011) occupandosi di diverse attività professionali: saranno i Consigli di ciascun ordine a verificare il rispetto delle norme deontologiche di ciascun iscritto; in caso di mancato rispetto sarà la Stp a doverne rispondere, ma il socio inadempiente resta responsabile. La responsabilità viene condivisa con la società solo se l’illecito disciplinare è conseguenza di direttive stabilite dalla società.
Maggiori info

ONB: accolto il ricorso per i biologi insegnanti

Recentemente, grazie alla riforma della scuola, ci sono state diverse “rivoluzioni” del sistema, una di queste ha interessato proprio i colleghi che insegnano le discipline della classe di concorso A060 (60/A) infatti sono state previste delle disposizioni nella nuova classe A-50 (ex 60/A) parecchio lesive non solo per i futuri Biologi insegnanti, ma anche per i docenti già in possesso dell’abilitazione e titolari dei relativi insegnamenti.
L’Ordine Nazionale dei Biologi per assistere e tutelare i colleghi che insegnano nella scuola secondaria di secondo grado ha proposto, dinanzi al TAR Lazio, un ricorso avverso le norme penalizzanti del D.P.R. n. 19/2016 che ha ad oggetto il “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”. In particolare gli allegati del D.P.R. impugnato contengono disposizioni lesive della nuova classe A-50, ex 60/A, anche per i docenti già in possesso dell’abilitazione e titolari dei relativi insegnamenti.
La sentenza, pubblicata in data 04 aprile 2017, è stata di pieno accoglimento del ricorso, visto che il TAR ha stabilito “che la prospettazione della ricorrente, laddove deduce la illogicità dell’esclusione del riconoscimento della laurea in possesso, non risulta in alcun modo contestata dall’amministrazione, sollecitata in causa analoga dalla sezione con ordinanza istruttoria – camera di consiglio del 2 agosto – a giustificare le predicabili scelte discrezionali, con la derivata fondatezza della doglianza con cui si censura il difetto di motivazione; che conseguentemente il ricorso va accolto con annullamento in parte qua della tabella A allegata al DPR n.19/2016”.
In sostanza il Collegio del TAR ha riconosciuto l’illegittimità della scelta ministeriale nei confronti di coloro già in possesso dell’abilitazione (anzi il Collegio giudicante ha incluso anche coloro già in possesso della laurea prevista), annullando parzialmente la tabella A allegata al DPR n.19/2016.

Per approfondimenti vai al sito dell'Ordine Nazionale dei Biologi

Novità pensioni liberi professionisti

 

Ai professionisti che hanno versato i contributi previdenziali in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali – e ai quali si chiedono migliaia di euro per la ricongiunzione contributiva –  oltre al nuovo cumulo gratuito dei contributi previsto dalla Legge di Stabilità 2017 c’è anche l’opzione di totalizzazione, acquisendo gratuitamente il diritto ad un’unica pensione di vecchiaia o di anzianità, seppure rinunciando ai vantaggi ai fini pensionistici che avrebbe comportato il ricongiungimento, gratuito fino al 2010 ma ormai un miraggio visti i costi stellari.

La totalizzazione rappresenta una soluzione diversa dalla ricongiunzione dei contributi, in primo luogo perché la totalizzazione risulta completamente gratuita, mentre la ricongiunzione può arrivare a costare anche molto caro.

Maggiori informazioni

Start up innovative: requisiti e agevolazioni

logoStartUpInnovative

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale vengono aggiornati i requisiti necessari per l’identificazione degli incubatori certificati start-up innovative e quindi per l’accesso alle agevolazioni previste dalla normativa vigente per questo tipo di attività, non ultime quelle previste dalla Legge di Bilancio 2017.
Requisiti incubatori start-up innovative
Per essere riconosciuti incubatori certificati di start-up innovative è necessario:
    -essere società di capitali, costituite anche in forma cooperativa ovvero una Societas Europaea;
    -avere residenza in Italia;
    -avere come oggetto sociale prevalente il sostegno alla nascita e allo sviluppo di Start Up innovative, e attività correlate relative al trasferimento tecnologico e ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione, offrendo spazi fisici dedicati e servizi di consulenza;
    -possedere i valori minimi indicati nelle tabelle A e B allegate al decreto, precisamente, punteggio minimo complessivo di punti 35 ai sensi della tabella A e il punteggio minimo complessivo di punti 50 ai sensi della tabella B.

Agevolazioni per gli investimenti, semplificazioni per l’atto costitutivo, perdite fiscali assorbite da società sponsor: sono diverse le novità per startup innovative presenti in Legge di Bilancio 2017, riguardanti sia l’attrazione di capitali sia gli imprenditori che aprono nuove imprese. Vediamo una sintesi delle misure.
Agevolazioni investitori
Raddoppia a 1 milione di euro l’investimento massimo a cui si applica la detrazione, che passa dal 19% al 30%. Più stringenti tuttavia i requisiti temporali: la quota deve essere tenuta per almeno tre anni (prima erano due).
Atto costitutivo
Abolite imposte di bollo e diritti di segreteria sull’atto costitutivo per le startup innovative che si iscrivono alla sezione speciale del Registro Imprese.
Perdite fiscali
Le startup partecipate almeno al 20% da una società quotata su un mercato regolamentato possono cedere le perdite fiscali realizzate nei primi tre esercizi. Ecco i requisiti:

 -la cessione deve riguardare tutte le perdite registrate nel periodo,
 -deve esserci identità di esercizio sociale fra le due società,
 -l’operazione va perfezionata entro il termine della dichiarazione dei redditi.
La cessionaria segna le perdite in diminuzione dal reddito complessivo ottenendo quindi un vantaggio fiscale e remunerando la cedente con una somma pari all’imposta calcolata sulle perdite acquisite. Le somme percepite e versate fra le due società non concorrono alla formazione del reddito.

INAIL
L’istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro può sottoscrivere quote di fondi comuni d’investimento chiusi dedicati all’attivazione di startup innovative, costituire o partecipare le nuove imprese finalizzate all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, attivi in settori ad alto valore tecnologico. Per l’operatività bisogna attendere specifico decreto ministeriale.

logoStartUpInnovative2