Società tra professionisti

società professionistiLa società tra professionisti (StP) consente di andare oltre la consueta formula dello studio associato, aggregando anche soci iscritti a organi professionali diversi o anche non iscritti affatto (purché il loro contributo sia riservato esclusivamente a prestazioni tecniche o investimenti). In vigore da aprile 2013, è regolamentata dalla Legge di Stabilità 2012 (L. 183/2011), dalla 27/2012 e dal DM 34/2013. Le istruzioni operative sono fornite dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, con Circolare n. 6 del 29 maggio 2013 (scarica il Regolamento per le StP), mentre ulteriori chiarimenti sono poi state fornite a marzo 2014 con la pubblicazione delle FAQ sugli effetti della Riforma delle Professioni.
I compensi delle StP vanno assoggettati alla ritenuta d’acconto del 20%, con l’applicazione in fattura del 4% derivante dal contributo integrativo a carico del cliente da versare alla Cassa di previdenza.
Le Stp possono anche essere multidisciplinari (art. 10, co. 8, L. 183/2011) occupandosi di diverse attività professionali: saranno i Consigli di ciascun ordine a verificare il rispetto delle norme deontologiche di ciascun iscritto; in caso di mancato rispetto sarà la Stp a doverne rispondere, ma il socio inadempiente resta responsabile. La responsabilità viene condivisa con la società solo se l’illecito disciplinare è conseguenza di direttive stabilite dalla società.
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