Recentemente, grazie alla riforma della scuola, ci sono state diverse “rivoluzioni” del sistema, una di queste ha interessato proprio i colleghi che insegnano le discipline della classe di concorso A060 (60/A) infatti sono state previste delle disposizioni nella nuova classe A-50 (ex 60/A) parecchio lesive non solo per i futuri Biologi insegnanti, ma anche per i docenti già in possesso dell’abilitazione e titolari dei relativi insegnamenti.
L’Ordine Nazionale dei Biologi per assistere e tutelare i colleghi che insegnano nella scuola secondaria di secondo grado ha proposto, dinanzi al TAR Lazio, un ricorso avverso le norme penalizzanti del D.P.R. n. 19/2016 che ha ad oggetto il “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”. In particolare gli allegati del D.P.R. impugnato contengono disposizioni lesive della nuova classe A-50, ex 60/A, anche per i docenti già in possesso dell’abilitazione e titolari dei relativi insegnamenti.
La sentenza, pubblicata in data 04 aprile 2017, è stata di pieno accoglimento del ricorso, visto che il TAR ha stabilito “che la prospettazione della ricorrente, laddove deduce la illogicità dell’esclusione del riconoscimento della laurea in possesso, non risulta in alcun modo contestata dall’amministrazione, sollecitata in causa analoga dalla sezione con ordinanza istruttoria – camera di consiglio del 2 agosto – a giustificare le predicabili scelte discrezionali, con la derivata fondatezza della doglianza con cui si censura il difetto di motivazione; che conseguentemente il ricorso va accolto con annullamento in parte qua della tabella A allegata al DPR n.19/2016”.
In sostanza il Collegio del TAR ha riconosciuto l’illegittimità della scelta ministeriale nei confronti di coloro già in possesso dell’abilitazione (anzi il Collegio giudicante ha incluso anche coloro già in possesso della laurea prevista), annullando parzialmente la tabella A allegata al DPR n.19/2016.
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