CE: procedura infrazione

2022SpecieInvasiveTUTELA DELLA BIODIVERSITA'

Per rafforzare la prevenzione e la gestione delle specie esotiche invasivea, la Commissione europea procederà giuridicamente nei confronti di 15 Stati Membri. Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia non hanno infatti elaborato, attuato e comunicato alla Commissione le misure previste dal Reg. n. 1143/2014 per far fronte alle "specie esotiche invasive di rilevanza unionale" più pericolose, ossia quelle che causano all'ambiente e alla salute danni tali da giustificare l'adozione di misure applicabili a livello europeo. Le specie esotiche invasive, una delle cinque principali cause di perdita di biodiversità in Europa e nel mondo, sono animali e piante introdotti in un ambiente naturale in cui normalmente non si trovano in seguito a un intervento umano, accidentale o intenzionale. In Europa rappresentano una grave minaccia per le specie autoctone, con danni per l'economia europea stimati in 12 miliardi di euro l'anno.

Regolamento CE 14143/2014: QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Stabilisce norme volte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici causati dall’introduzione e dalla diffusione di specie esotiche invasive* nell’Unione europea (Unione). Le specie esotiche invasive possono produrre inoltre notevoli effetti negativi sulla salute umana e sull’economia.

PUNTI CHIAVE


Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale

In data 13 luglio 2016, la Commissione europea ha adottato il primo elenco di specie esotiche invasive di «rilevanza unionale». È entrato in vigore il 3 agosto 2016. Un primo e un secondo aggiornamento dell’elenco sono entrati in vigore rispettivamente il 2 agosto 2017 e il 15 agosto 2019. L’elenco, che è stato redatto sulla base di valutazioni scientifiche dei rischi, viene aggiornato regolarmente e rivisto ogni 6 anni. L’elenco più recente risale al 2019.
Le specie in questo elenco non possono essere intenzionalmente introdotte nel territorio dell’Unione europea, né possono essere tenute, allevate, trasportate verso, da e all’interno dell’Unione, vendute, cresciute o rilasciate nell’ambiente.

Autorizzazioni

Gli Stati membri dell’Unione instaurano un regime di autorizzazione che abiliti gli istituti a svolgere attività di ricerca o conservazione ex situ e uso medico delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Per tutti gli altri utilizzi, gli Stati membri che intendono rilasciare autorizzazioni potranno farlo previa autorizzazione della Commissione.
Tali specie esotiche invasive dovranno essere tenute in confinamento e trasportate in condizioni che ne impediscano la fuoriuscita.

Piani d’azione nazionali

Entro tre anni dall’adozione dell’elenco delle specie, ogni Stato membro elabora e attua piani d’azione per trattare i vettori prioritari di diffusione di specie esotiche invasive nel proprio territorio. Ciò al fine di prevenire l’introduzione e la diffusione accidentale di specie esotiche invasive di rilevanza unionale nel loro territorio.

Rilevazione precoce ed eradicazione rapida delle specie esotiche nella fase iniziale dell’invasione

Dopo ogni nuovo rilevamento (prima osservazione o prima osservazione dopo l’eradicazione) di una specie esotica invasiva sul territorio di uno Stato membro o in una parte del suo territorio si genera l’obbligo di eradicazione rapida. L’eradicazione può essere ottenuta con misure letali o non letali.

Misure di gestione di specie esotiche invasive ad ampia diffusione

Entro 18 mesi dall’iscrizione di una specie esotica invasiva nell’elenco dell’Unione, gli Stati membri predispongono misure di gestione per le specie esotiche invasive di cui hanno constatato l’ampia diffusione nel proprio territorio, in modo da renderne minimi gli effetti negativi.
Tali misure possono essere letali o non letali e devono essere proporzionate all’impatto sull’ambiente e adeguate alle circostanze specifiche degli Stati membri.
Ripristino degli ecosistemi danneggiati. Gli Stati membri dovrebbero attuare misure per favorire la ricostituzione di un ecosistema che è stato degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive di rilevanza unionale.