Le nuove norme modificano l’attuale disciplina della “Verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA)” e della stessa VIA, al fine di recepire fedelmente la direttiva, di efficientare le procedure, di innalzare i livelli di tutela ambientale, di contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità riscontrate da amministrazioni e imprese.
Il Consiglio dei Ministri n. 16 del 10 Marzo 2017, ha approvato cinque decreti legislativi che introducono misure necessarie all’attuazione e all’adeguamento della normativa nazionale a direttive o regolamenti europei.
Nello specifico, tra gli elementi maggiormente significativi della riforma, si segnalano i seguenti:
-la facoltà per il proponente di richiedere il rilascio di un “provvedimento unico ambientale”
-la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti
-una norma transitoria che consenta al proponente di richiedere l’applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti pendenti
- una nuova definizione di "impatti ambientali" che comprende anche gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sulla popolazione, la salute umana, il patrimonio culturale e il paesaggio;
- l’eliminazione per il proponente dell’obbligo, nella verifica di assoggettabilità a Via, di presentare gli elaborati progettuali: per la fase dello “screening” sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale, come previsto dalla normativa europea;
- nel caso di modifiche o estensioni di opere esistenti, la possibilità di richiedere all’autorità competente un “pre-screening”
- la riorganizzazione del funzionamento della Commissione VIA
- l’introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale;
- la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti.